L'assessorato regionale alla Salute ha fatto alcune precisazioni sull’ordinanza che impone l’uso delle mascherine anche nei luoghi pubblici.
“L'uso della mascherina, oltre che un dispositivo di protezione personale, è un segno di rispetto per le persone che ci circondano. Portarla sempre con sé, anche nei luoghi all’aperto, e indossarla quando non si può garantire una distanza interpersonale idonea a proteggere dal rischio del contagio, è un obbligo”.
In particolare, l’assessorato sottolinea che l’impiego della mascherina è previsto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico: ad esempio nei mercati, strade affollate o in qualsiasi spazio in cui, come si legge anche all’art. 3 Dpcm del 17 maggio, “non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza” interpersonale. Qualora un cittadino si trovasse per strada da solo o comunque ben distanziato da altri soggetti, l'uso del dispositivo di protezione non è obbligatorio, ma resta l'obbligo di averlo sempre con sé. L’ordinanza rileva inoltre che “per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività”, ovviamente qualora si rendesse necessario. L'utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca non è obbligatorio per i bambini al di sotto dei sei anni e per le persone con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l’uso.